Il TAR di Brescia  ha, con la sentenza in oggetto, statuito sulla problematica dell’impianto pubblicitario destinato ad essere istallato in zona soggetta a vincolo ambientale.

Nello specifico, il Tribunale Amministrativo, prendendo spunto del disposto dell’art. 3 del D. L. vo n. 507/93 che “all’Ente locale, tra l’altro, il compito di stabilire “limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse” (cfr. TAR Toscana, Sez. I – 11.03.2002 n. 456)”, ha condiviso che “atteso:  che il regolamento del Comune di Gardone Val Trompia sull’uso delle aree verdi (cfr. estratto doc. 6 Comune) prescrive l’obbligo di munirsi di specifica autorizzazione per la posa di arredi e/o qualunque intervento che interessi aree verdi (art. 18);    che alla luce di tali premesse il Comune ha legittimamente adottato la nota impugnata, la quale preclude la collocazione di manufatti pubblicitari in una zona delimitata e circoscritta (circa 500 metri) – sottoposta a vincolo ambientale e limitrofa ad un Parco pubblico – ravvisando la necessità di preservarla da qualsiasi elemento di disturbo;   che in buona sostanza la scelta è orientata a precludere trasformazioni edilizie ed anche alterazioni minime in una ben individuata (e ridotta) porzione di territorio, senza introdurre un generalizzato divieto di collocare cartelli pubblicitari su ampie estensioni (per analoga ipotesi si rinvia a sentenza Sezione 1.12.2009 n. 2391):    che detta scelta è preordinata alla protezione di valori pregnanti come il decoro e l’estetica degli spazi pubblici, presso un’area già riconosciuta ex lege come particolarmente sensibile (cfr. vincolo Legge Galasso);     che per le zone degne di salvaguardia paesaggistica l’attività dell’autorità procedente è connotata da ampia discrezionalità “estetica”, rispetto alla quale non sono emersi travisamenti fattuali o evidenti illogicità suscettibili di inficiarne lo spessore (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV – 26.11.2007 n. 6431; sentenza 27.11.2008 n. 1701);” (T.A.R. Brescia – Sez. III – n. 487/2011).