La Corte di Cassazione, nel confermare quanto già statuito con analoga sentenza del 2004 (n. 17852/2004), ha ribadito che i segnali turistici e di territorio, di cui all’art. 134 del DPR 495/1992, ed in particolare i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti che racchiodono il “riferimento normativo di una determinata ditta” sono soggetti all’impianto di pubblicità quando tale segnale risulta “idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica.” (Cass. Civile, Sez. Trib., n. 23383/2009).